Apprendistato fuori età. Il Ministero precisa alcuni aspetti

Apprendistato fuori età. Il Ministero precisa alcuni aspetti

A seguito di una richiesta di chiarimento riguardo all’apprendistato fuori dai limiti di età, il Ministero del Lavoro precisa che il voucher di ricollocazione non legittima l’apprendistato fuori età. Infatti la possibilità di assumere lavoratori beneficiari di mobilità o disoccupazione, senza limiti di età, non è estesa in via analogica anche ai lavoratori beneficiari del c.d. “assegno individuale di ricollocazione”, introdotto dalla riforma Jobs Act.

Il chiarimento è arrivato come risposta del quesito dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro che svolgono attività d’intermediazione.
La richiesta era una corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del dlgs n. 81/2015, nel quale la norma riconosce la possibilità di assumere con apprendistato professionalizzante e senza limiti d’età, i lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Ad essi si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato e l’incentivo della stessa legge.

Rete Lavoro, in particolare, ha chiesto di sapere se, in forza della predetta norma, sia possibile contemplare nell’ambito delle categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione anche i soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione.

Il Ministero cataloga come “disoccupati” il gruppo dei lavoratori che, in seguito alla riforma Jobs Act sono:

  • Naspi: lavoratori dipendenti;
  • Dis-Coll: collaboratori;
  • Asdi: lavoratori che abbiano fruito della Naspi per l’intera sua durata;
  • c.d. «assegno individuale di ricollocazione»: introdotto come strumento di politica attiva.