Per la Cassazione il patto di prova valido solo in forma scritta

Per la Cassazione il patto di prova valido solo in forma scritta

Con sentenza n. 16214/2016, depositata mercoledì 3 agosto, la Corte di Cassazione ha affermato che il patto di prova deve risultare da atto scritto, con la conseguenza della invalidità del licenziamento intimato alla scadenza e non può essere prorogato in costanza di rapporto in quanto la durata deve essere definita nella lettera di assunzione, pur se la proroga fosse stata sottoscritta dal dipendente.

Il patto di prova è un elemento accidentale del contratto e non può produrre effetto se non è chiaramente espresso dalle parti nel contratto. Un accordo di proroga firmato in un momento successivo è, quindi, fuori dal contratto iniziale. In alcuni casi, infatti, il Ccnl esclude espressamente o prevede, nei limiti del tetto massimo stabilito dalla legge, la possibilità di prorogare la durata inizialmente fissata del periodo di prova. In mancanza di tale previsione non è possibile pattuire la proroga nel contratto individuale, perché ciò costituirebbe clausola svantaggiosa per il lavoratore.

Il patto di prova può risultare nullo se non specifica le mansioni che deve svolgere il lavoratore con conseguente conversione in via definitiva dell’assunzione sin dal suo inizio. Ricordiamo che la legge fissa la durata massima del periodo di prova in 6 mesi per i lavoratori, e 3 mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive.

Fonte: www.generazionevincente.it