Registrazione delle trasferte sul LUL: quando è “infedele”

Registrazione delle trasferte sul LUL: quando è “infedele”

Nella registrazione delle trasferte l’errore è sanzionabile se incide sull’imponibile retributivo.

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o infedele registrazione delle trasferte sul libro unico.

In particolare, la registrazione è considerata infedele (e sanzionabile) se determina omissioni di carattere retributivo, fiscale o previdenziale. Non rilevano pertanto gli errori meramente formali, cioè quelli che non hanno incidenza sull’imponibile retributivo.

Con nota n. 11885 del 14 giugno 2016 il Ministero del Lavoro ha ribadito come semplici irregolarità, che non incidano sull’ammontare della retribuzione (es. gli errori riguardanti la numerazione unica o quella sequenziale), non siano sanzionabili. Aziende e addetti alle paghe possono quindi tirare un sospiro di sollievo.

Al contrario la Direzione di via Flavia ha precisato che la registrazione delle trasferte si considera infedele in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa resa o il corrispettivo erogato non coincidano con quanto riportato sul LUL.

Obiettivo del Legislatore è quello di evitare condotte del datore volte a celare compensi, imposte e contributi effettivamente dovuti. Si pensi alle somme giustificate come indennità per trasferte mai effettuate e in realtà spettanti ad altro titolo.

Le sanzioni pecuniarie previste in caso di registrazione delle trasferte volutamente irregolare o omessa sono le seguenti:

  • da 150 a 1.500 euro (base);
  • da 500 a 3.000 euro (se la violazione coinvolge più di 5 dipendenti o si protrae per oltre 6 mesi);
  • da 1.000 a 6.000 euro (se la violazione coinvolge più di 10 dipendenti o si protrae per oltre 12 mesi).

È utile ricordare il regime fiscale delle somme erogate dal datore in caso di trasferta del lavoratore.

A norma dell’art. 51, comma 5, del TUIR, il trattamento fiscale cambia in base alla metodologia adottata per il rimborso.

In particolare, per trasferte al di fuori del comune in cui è ubicata la sede del lavoro, potremo avere:

  1. Rimborso ANALITICO: totale deducibilità delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di altre spese sostenute dal dipendente, anche non documentate, sono deducibili fino a max. 15,49 € giornalieri (25,82 per trasferte all’estero);
  2. Rimborso FORFETTARIO: la diaria sostitutiva del rimborso è esente fino a 46,48 € al giorno per trasferte in Italia e a 77,47 € al giorno per trasferte all’estero;
  1. Rimborso MISTO: i predetti limiti sono ridotti di un terzo se vi è il rimborso del solo vitto o alloggio; di due terzi se sono rimborsati sia il vitto sia l’alloggio.

Al contrario, le somme ricevute per trasferte nel comune in cui è ubicata la sede di lavoro concorrono interamente a formare il reddito.

Si rimanda alla già citata nota n. 11885 del 14 giugno 2016 per maggiori dettagli.