Obbligo di fruizione ferie entro dicembre 2016

Obbligo di fruizione ferie entro dicembre 2016

Il mese di dicembre coincide con un importante obbligo in capo ai datori di lavoro, legato alle ferie da far fruire ai propri dipendenti nel corso di ciascun anno di calendario. In particolare, entro il 31 dicembre 2016 i datori dovranno assicurarsi che, se non ancora godute, i propri dipendenti abbiano fruito di almeno due delle quattro settimane di legge maturate nel 2016.

Ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs. 66/2003, infatti, ciascun prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, da fruire con le seguenti modalità:

  • per almeno due settimane, consecutive qualora il prestatore ne faccia richiesta, nel corso dell’anno stesso di maturazione
  • per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (es. entro il 30 giugno 2018, se riferite al 2016).

Tale periodo minimo di quattro settimane, lo si ricorda, non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute (cioè non può essere monetizzato!), salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Di norma i singoli contratti collettivi di lavoro (C.C.N.L.) stabiliscono un montante ferie annuale superiore rispetto al predetto periodo minimo di legge. A differenza delle quattro settimane cd. “irrinunciabili”, le eventuali ferie eccedenti previste contrattualmente potranno essere fruite in un secondo momento ovvero, in alternativa, monetizzate.

Ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. 66/2003, la mancata concessione da parte del datore delle ferie spettanti entro i termini perentori di legge è sanzionata mediante una sanzione amministrativa base da 100 a 600 euro, che aumenta qualora la violazione riguardi almeno 6 lavoratori o in caso di recidiva (reiterazione per almeno due anni):

  • sanzione pecuniaria base da 100 a 600 euro, se coinvolti non più di 5 dipendenti
  • sanzione da 400 a 1.500 euro, se coinvolti più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni
  • sanzione da 800 a 4.500 euro, se coinvolti più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni.